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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.4.  nelle commissioni riunite III-VI in sede referente riferita al C. 2753

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
30.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai DD.MM. 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 e con i Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.