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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.2.  nelle commissioni riunite III-VI in sede referente riferita al C. 2753

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
30.2.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia fino a: e per prevenire le evasioni fiscali con le seguenti: Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia dalla data di comunicazione con la quale l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta verifica svolta dalle proprie autorità finanziarie territoriali, per l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla completezza e uniformità delle disposizioni interne, emanate da parte dei reciproci territori, regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.