stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.1.  nelle commissioni riunite III-VI in sede referente riferita al C. 2753

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
30.1.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Ai fini della efficacia delle disposizioni della presente legge l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'avvenuta emanazione da parte del territorio di Taiwan di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
  1-bis. L'efficacia della presente legge è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito alla corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte del territorio di Taiwan.
  1-ter. Le presente legge acquista efficacia dalla data di comunicazione alle Camere del parere di cui al precedente periodo:
   a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia;
   b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui le disposizioni della presente legge hanno efficacia.