Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) per «nazionali» si intende:
1) qualsiasi persona fisica, residente o non residente, alla quale è stata attribuita la cittadinanza italiana ovvero sia riconosciuta come cittadino del territorio di Taiwan secondo la logge locale applicabile;
2) le società di cui alla precedente lettera c) che abbiano la sede legale in Italia o nel territorio di Taiwan;
3) le imprese di cui alla precedente lettera d) esercitate da una persona fisica alla quale e stata attribuita la cittadinanza italiana ovvero sia riconosciuta come cittadino del territorio di Taiwan secondo la legge locale applicabile.
h) per «nazionalità» di un territorio si intende qualsiasi persona fisica, società o impresa che abbia i requisiti di cui alla precedente lettera g).