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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.4. in Assemblea riferita al C. 2753

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/04/2015  [ apri ]
30.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte dell'Autorità del territorio di Taiwan dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con i Paesi inseriti nella cosiddetta «black list» di cui ai Decreti ministeriali 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 e con i Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato una convenzione per lo scambio di informazioni in materia fiscale e per l'eliminazione del segreto bancario.