Al comma 2, dopo le parole capacità e indipendenza, inserire le seguenti:
e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.;
Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Non possono essere eletti o nominati a far parte della Commissione:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alcuna delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta o del consiglio regionale; di amministratore locale come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti cariche all'interno di organismi di direzione di partiti o movimenti politici;
d) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni del Parlamento italiano o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali;
e) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione;
f) coloro che siano coniuge, parenti o affini fino al terzo grado, o conviventi non a scopo di lavoro domestico, di uno dei soggetti titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2.
2-ter. I membri dell'Autorità, per tutto il periodo del loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza:
a) qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché di funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) attività imprenditoriali;
e) le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.;
2-quater. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) quelli cui si applica la presente legge;
b) giudice costituzionale;
c) membro del C.S.M., se non in quanto membro di diritto;
d) componente di Autorità indipendente;
e) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
f) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
g) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica.
3. Al comma 3 sostituire le parole «cinque anni» con le parole «sei anni»;
4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I componenti dell'Autorità non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. I membri dell'Autorità ricevono un'indennità onnicomprensiva pari ai tre quarti di quella prevista per il Presidente della Repubblica.