8.2.
Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 25.000 e i 250.000 euro. La Commissione informa altresì l'autorità giudiziaria. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al presente articolo è pubblicato con l'uso di sistemi elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità da stabilire in apposito regolamento approvato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).