7.4.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Obbligo di astensione).
1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2, la commissione stessa, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
4. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.