stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:
  «Art. 6-bis. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:
   «1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3o grado».