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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.38. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2016  [ apri ]
5.38.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.
  6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  6-quater. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.