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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.33. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2016  [ apri ]
5.33.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Al comma 7, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b)
qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;
   c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale.
  7-ter. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ident. 5.4.