Sostituirlo con il seguente:
1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:
a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici;
d) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
e) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.
2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
3. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
4. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
5. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla Commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante il suo mandato;
c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
6. Le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono accertate dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La Commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.