Al comma 1 premettere il seguente:
01. Ogni persona incaricata di una funzione pubblica deve agire esclusivamente nel pubblico interesse e ha il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi o di rimediarvi immediatamente nel caso in cui sopraggiunga. Deve altresì astenersi dall'assumere obblighi di natura economica o di altro tipo nei confronti di soggetti che potrebbero influenzarla nello svolgimento del proprio ufficio.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini della presente legge sussiste altresì conflitto di interessi in ogni situazione di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati di natura tale da poter influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo di una funzione pubblica.
1-ter. Si trova inoltre in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una carica di governo qualora:
a) il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta;
b) sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta;
c) il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi della lettera b) di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
1-quater. Ai fini della presente legge e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, i titolari di una carica di governo sono tenuti a integrare gli obblighi di pubblicità previsti dalla legislazione vigente comunicando ogni interesse privato che può interferire con la carica che sono chiamati a svolgere. Sono altresì tenuti ad adoperarsi per risolvere ogni conflitto in modo da tutelare l'interesse pubblico.