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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
4.18.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale, escludendo coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:
   a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
   e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:
   a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
   b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
   c) una società o impresa di capitale privato o misto;
   d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese.

  3. Sussiste condizione di conflitto di interessi per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, che ricopra una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa di capitale pubblico ovvero in una o più delle società o imprese indicate ai commi 1 e 2.