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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
2.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusi i componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.
  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.