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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
2.7.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i titolari di cariche di governo locali: il presidente delle province e i componenti delle giunte provinciali, nonché i sindaci e i componenti delle giunte comunali.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, con riferimento ai sindaci dei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.