Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.
Conseguentemente, dopo il comma 4 dell'articolo 5 aggiungere il seguente:
«4-bis. Oltre a quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), i membri del Parlamento italiano non possono:
a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;
b) ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;
c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».