Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, le parole: «, prima del 31 dicembre 2016» sono soppresse;
b) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Le banche, gli intermediari finanziari nonché gli enti pubblici e le società partecipate in misura maggioritaria dal Ministero dell'economia e delle finanze non possono detenere o acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, anche diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».