Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Abrogazioni e modificazioni).
1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.
2. All'articolo 7 della legge n. 215 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al comma 1.».