stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
14.02.

  Dopo il Capo III è inserito il seguente:

«CAPO III-bis.
ANAGRAFE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE.

Art. 14-bis.
(Istituzione).

  1. È istituita l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata «Anagrafe».
  2. Le disposizioni necessarie per l'istituzione dell'Anagrafe sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
  3. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
  5. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

Art. 14-ter.
(Contenuti).

  1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di cariche pubbliche, l'indicazione dei seguenti dati personali:
   a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
   b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato;
   c) titolo di studio;
   d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrali di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, nonché con riferimento anche a quelli rivestiti nel passato;
   e) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;
   f) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;
   g) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pubblica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, il possesso o comunque la disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse o nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, di:
    1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
    3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;
    4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;
   h) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera g), delle situazioni reddituali e patrimoniali delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, se le medesime vi consentono;
   i) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;
   l) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;
   m) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:
    1) eventuale campagna elettorale;
    2) collaboratori e ufficio;
    3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
    4) viaggi;
    5) comunicazioni;
   n) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;
   o) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 e di ogni altro interesse, relazione o affare privato, anche in capo a una delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, rilevante dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbe influenzare impropriamente il titolare della carica pubblica nello svolgimento della sua funzione oppure danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti, sia volontari, sia in attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, tenuti per evitarne la concretizzazione;
   p) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;
   q) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni:
   a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
   b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:
    1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;
    2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;
    3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;
    4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

  3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una carica pubblica eletta a suffragio universale e diretto.

Art. 14-quater.
(Compilazione, tenuta e pubblicazione).

  1. L'Anagrafe è compilata e aggiornata dal Ministero dell'interno.
  2. Il Ministero dell'interno pubblica l'Anagrafe in un apposito sito Internet, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;
   b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;
   c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;
   d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;
   e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:
    1) i dati sono adeguatamente indicizzati, in particolare sono indicizzati per ogni singolo titolare di una carica pubblica;
    2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;
    3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e leggende;
   f) i dati che si riferiscono a persone non più tenute all'iscrizione nell'Anagrafe sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.
  3. Il Ministero dell'interno, quando possibile, rileva i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe mediante sistemi automatici, dalle banche dati e i sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessati o della Commissione di cui all'articolo 9; promuove le intese necessarie a questo fine. Negli altri casi, le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri al Ministero dell'interno, entro venti giorni.

Art. 14-quinquies.
(Accertamenti e sanzioni).

  1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 14-quater, comma 3, si applicano le disposizioni sull'accertamento e le sanzioni previste dall'articolo 8.».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione e definizioni).

  1. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano ai titolari di cariche di Governo.
  2. Le disposizioni del Capo III bis si applicano ai titolari di cariche pubbliche.
  3. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica di Governo» s'intende chi riveste una delle seguenti cariche: Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo oppure componente di un'Autorità indipendente statale o regionale, compresa la Banca d'Italia.
  4. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica pubblica» s'intende chi riveste una carica di Governo indicata dal comma 3 oppure una delle seguenti:
   a) Presidente della Repubblica;
   b) deputato o senatore;
   c) presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;
   d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;
   e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
   f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
   g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;
   h) giudice della Corte costituzionale;
   i) componente del Consiglio superiore della magistratura o di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali;
   l) titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorra uno dei seguenti casi:
    1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;
    2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune;
    3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;
    4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;
   m) componente di un organo esecutivo di un partito o movimento politico, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe.»,