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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
12.8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:
   a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado».