Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.