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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
12.11.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
   a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;
   b) i presidenti e gli assessori delle province;
   c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
   d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
   e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
   f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
   g) i prefetti e i viceprefetti;
   h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;
   i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
   l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

  2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
  3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere f) e i) del comma 1.
  4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
  5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11».

  1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».

  1-ter. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».

  1-quater. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
  1-quinquies. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:
   a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado.