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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
12.10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».