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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
  2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
  3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».

  Conseguentemente, sostituire il Capo III con il seguente: «Ineleggibilità ed incompatibilità».