Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Restano comunque salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».