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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.12. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/02/2016  [ apri ]
14.12.
approvato

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.
  2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

Il Relatore
14.12.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.
  2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

Il Relatore