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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.47. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/02/2016  [ apri ]
6.47.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. I titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
   6-bis. L'accertamento della violazione del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

ex 5.21