All'emendamento 7.42 del Relatore Francesco Sanna, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di annullamento o revoca dell'atto, a prescindere dall'effettivo conseguimento di un vantaggio, l'Autorità applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del dovere di astensione, non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 250.000 euro.