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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
8.8.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.