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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.23. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
7.23.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
  8-ter. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.