Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della presente legge deve essere motivato.
6-quater. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.