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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.22. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
5.22.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
  8-ter. L'accertamento della violazione del comma 8-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.