Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. L'Autorità è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, l'Autorità può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.