Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Coloro che sono titolari di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza non possono assumere le cariche politiche di cui all'articolo 2, lettera a) e lettera b), salvo la previa applicazione di una delle misure di cui al successivo articolo 9.