Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.