Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
«I componenti dell'Autorità sono eletti tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater da una commissione costituita da venti deputati e dieci senatori, designati dai presidenti di ciascuna Camera su base proporzionale. Per l'elezione è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti della commissione. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, si procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità, che resta in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti l'Autorità medesima».