Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati per le cariche di governo nazionale ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge.