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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.16. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/02/2016  [ apri ]
12.16.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente: «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore.
  2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».