Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).
1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».
2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi».
3. L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in banche o in società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie».
4. L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. I membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, in favore di soggetti privati, siano essi individui o società di qualsiasi natura, in rapporti di affari, contenziosi o vertenze di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale».