Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la medesima Autorità è autorizzata ad indire le procedure concorsuali, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge 19 agosto 2014, n. 114, per l'assunzione di venti nuove unità di personale.