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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
9.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
  2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
  3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
  4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
  6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
  7. Le funzioni attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione quando i soggetti interessati dall'applicazione delle norme della presente legge siano i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole la Commissione, ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: l'Autorità.