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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
8.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Obblighi dichiarativi e sanzioni).

  1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 2:
   a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;
   b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;
   c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;
   d) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
   e) nel caso di cariche elettive, rendono una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:
    1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
    2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.

  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.
  3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica pubblica dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.
  4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica pubblica perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:
   a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
   b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione accertata ai sensi del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del titolare della carica pubblica e degli altri soggetti interessati, applicando, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza;
   d) informa contestualmente, nel caso dei parlamentari nazionali, la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera.

  5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.