Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
b) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due anni antecedenti all'assunzione della carica;
c) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
d) la titolarità di imprese individuali;
e) le azioni o le quote di partecipazione in società;
f) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;
g) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
h) i trust di cui sia disponente, beneficiano, trustee o guardiano;
i) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura;
l) i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altro vantaggio, percepiti, in qualsiasi forma, ivi compresa la messa a disposizione di servizi, nei due anni antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte, per l'eventuale campagna elettorale, con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro.
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Alla dichiarazione sono allegate anche le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.
3. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere alla Commissione una copia della dichiarazione stessa.
3-bis. Ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui al presente articolo deve essere comunicata dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 alla Commissione entro i successivi venti giorni.
3-ter. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione una dichiarazione concernente qualunque variazione della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), i) del comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica. I medesimi soggetti comunicano all'Autorità anche le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nei due anni successivi alla cessazione dalla carica.
3-quater. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.
3-quinquies. La Commissione predispone i modelli secondo cui devono essere rese le dichiarazioni e comunicazioni indicate nel presente articolo.