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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
7.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Astensione).

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2 la commissione, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
  4. In ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad astenersi quando, anche al di là delle ipotesi di cui ai commi precedenti ritengano di essere in una situazione di conflitto d'interessi.
  5. In ogni caso, essi, quando dubitino della sussistenza di un obbligo di astensione, o in ogni caso di una situazione di conflitto d'interessi precedentemente non valutata dalla commissione, sono tenuti a investire quest'ultima della questione. La commissione si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. Si applicano i commi 2 e 3.
  6. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.