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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
7.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di astensione e sanzioni).

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
  2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti d'interessi, di cui all'articolo 12, la Commissione determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla Commissione ai sensi del comma 2, la stessa informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione della notizia delle misure adottate sugli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.