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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
6.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Conflitto d'interessi).

  1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.

  Conseguentemente, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
   e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
   f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.