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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
6.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Conflitto d'interessi).

  1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
  3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
  4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la adozione delle misure di cui all'articolo 12.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio alle misure di cui all'articolo 12 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.