Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:
« 12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»