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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 275

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2014  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

  1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili:
   a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato;
   b) con la proprietà o il controllo o comunque la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.

  2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dalla Commissione, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.
  6. Nel caso di cui al comma 5, la Commissione informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
  7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
  8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con la Commissione gli adempimenti necessari per conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.